Titolo II

Art. 193 bis.1

Sanzioni amministrative in tema di trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto.

In vigore dal 10 giu 2019
1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi in caso di violazione degli , nonché nei confronti dei consulenti in materia di voto in caso di violazione dell' ovvero delle relative disposizioni attuative, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro centocinquantamila. 2. Le sanzioni previste al comma 1 sono applicate, secondo le rispettive competenze e rispettive procedure sanzionatorie, dalla Consob per le violazioni compiute dai gestori di attivi e dai consulenti in materia di voto, dall'IVASS per le violazioni compiute dagli investitori istituzionali come definiti dall', comma 1, lettera b), n. 1) e dalla COVIP per le violazioni compiute dai fondi pensione indicati all', comma 1, lettera b), n. 2). Nei riguardi di IVASS e COVIP trova comunque applicazione l'. IVASS e COVIP pubblicano le sanzioni irrogate secondo le procedure di settore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-193-bis-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo