Art. 193 bis.1 · Sanzioni amministrative in tema di trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto.
Titolo II

Art. 193 bis.1

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Sanzioni amministrative in tema di trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto.

In vigore dal 7 ago 2026
1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi in caso di violazione degli , nonché nei confronti dei consulenti in materia di voto in caso di violazione dell' ovvero delle relative disposizioni attuative, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro centocinquantamila. 2. Le sanzioni previste al comma 1 sono applicate, secondo le rispettive competenze e rispettive procedure sanzionatorie, dalla Consob per le violazioni compiute dai gestori di attivi e dai consulenti in materia di voto, dall'IVASS per le violazioni compiute dagli investitori istituzionali come definiti dall', comma 1, lettera b), n. 1) e dalla COVIP per le violazioni compiute dai fondi pensione indicati all', comma 1, lettera b), n. 2). Nei riguardi di IVASS e COVIP trovano comunque applicazione gli .1. IVASS e COVIP pubblicano le sanzioni irrogate secondo le procedure di settore.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 25 giungo 2026, n. 128, ha disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotte ovvero modificate dal presente decreto, incluse quelle indicate al comma 2, si applicano, anche se riferite a violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla relativa data di applicazione".
Storico versioni

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