Art. 7

Norme generali di funzionamento

In vigore dal 3 mar 2001
1. I componenti delle commissioni disciplinate dalla presente legge restano in carica, a partire dall'insediamento delle medesime nella nuova composizione, per due anni e possono essere confermati per due ulteriori bienni. Trascorsi due anni dalla cessazione dell'ultimo incarico, i componenti possono essere nuovamente nominati. Nel caso di nomina disposta prima della scadenza dell'organo, il componente resta in carica fino a tale scadenza. 2. I pareri delle commissioni sono assunti a maggioranza dei componenti presenti, non computandosi gli eventuali astenuti. 3. I termini previsti per la presentazione di domande di contributo o ausili finanziari di qualunque tipo presso il Dipartimento dello spettacolo sono perentori ed anche al fine della attribuzione di acconti sui medesimi si applicano gli della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 4. Tutti i comitati e le commissioni operanti presso il Dipartimento dello spettacolo si avvalgono di un segretario, individuato dal capo del Dipartimento tra il personale dipendente, con qualifica non inferiore alla settima. 5. Al fine di consentire il pieno aggiornamento nei settori di competenza del Dipartimento dello spettacolo, i componenti delle commissioni, di cui all', comma 59 e 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, per il settore di competenza, ed i dirigenti del Dipartimento dello spettacolo, possono accedere agli spettacoli tenuti presso soggetti richiedenti contributi al Dipartimento medesimo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-01-08;3#art-7

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Norme generali di funzionamento (Art. 7 Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a) , della legge 15 marzo 1997, n. 59.) — Testo vigente | Portale Normativo