Art. 2
Commissioni di esperti
In vigore dal 29 gen 1998
1. L'articolo 46 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'articolo 13 della legge 21 giugno 1975, n. 287, è sostituito dal seguente:
"Art. 46 (Commissioni di esperti). - 1. Sono istituite una o più commissioni di esperti con il compito di accertare se i lungometraggi siano forniti dei requisiti di cui all'.
2. Le commissioni, delle quali il numero è definito con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, che provvede, con proprio decreto, anche alla nomina dei componenti, sono così composte:
a) un dirigente del Dipartimento dello spettacolo, con funzioni di presidente;
b) un esperto in rappresentanza dei critici cinematografici;
c) un esperto in rappresentanza dei produttori cinematografici di film di lungometraggio;
d) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;
e) un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematografico.
3. I componenti di cui alle lettere da b) ad e) del comma 2 sono nominati su designazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.".
2. L'articolo 47 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è abrogato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-01-08;3#art-2