Art. 2

Commissioni di esperti

In vigore dal 29 gen 1998
1. L'articolo 46 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'articolo 13 della legge 21 giugno 1975, n. 287, è sostituito dal seguente: "Art. 46 (Commissioni di esperti). - 1. Sono istituite una o più commissioni di esperti con il compito di accertare se i lungometraggi siano forniti dei requisiti di cui all'. 2. Le commissioni, delle quali il numero è definito con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, che provvede, con proprio decreto, anche alla nomina dei componenti, sono così composte: a) un dirigente del Dipartimento dello spettacolo, con funzioni di presidente; b) un esperto in rappresentanza dei critici cinematografici; c) un esperto in rappresentanza dei produttori cinematografici di film di lungometraggio; d) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici; e) un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematografico. 3. I componenti di cui alle lettere da b) ad e) del comma 2 sono nominati su designazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.". 2. L'articolo 47 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è abrogato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-01-08;3#art-2

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