Art. 3
Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi
In vigore dal 29 gen 1998
Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi
ed i film per ragazzi
1. L'articolo 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, modificato dalla legge 21 giugno 1975, n. 287, è sostituito dal seguente:
"Art. 48 (Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi). - 1. È istituita una commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi. Essa esprime il parere:
a) sul rilascio degli attestati e sulla assegnazione dei premi di qualità ai film di lungometraggio di cui agli ;
b) sull'assegnazione dei premi di qualità ai cortometraggi di cui all'articolo 11;
c) sulla qualifica di film "prodotti per i ragazzi".
2. La commissione, nominata con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, è così composta:
a) due personalità della cultura e dell'arte, una delle quali esercita funzioni di presidente;
b) tre critici cinematografici, designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
c) due docenti universitari in materie umanistiche e sociologiche, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
3. La commissione è integrata, ai fini del parere sulla qualifica di film "prodotti per ragazzi", da due esperti in pedagogia e problemi dell'età evolutiva, designati dal Ministro di grazia e giustizia.
4. I componenti che abbiano partecipato, a qualsiasi titolo, alla realizzazione anche di un solo film in concorso nel periodo di permanenza in carica devono essere sostituiti.".
2. Gli articoli 49 e 50 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono abrogati.
3. Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è sostituito dal seguente: "Ai cortometraggi inclusi nella graduatoria sono assegnati premi in numero ed importo annualmente stabiliti con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.".
4. All'ottavo comma dell'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, sono definiti i requisiti, le modalità ed i limiti di importo per la concessione dei mutui di cui al presente comma, in favore dei cortometraggi a contenuto narrativo.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-01-08;3#art-3