Art. 3

Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi

In vigore dal 29 gen 1998
Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi 1. L'articolo 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, modificato dalla legge 21 giugno 1975, n. 287, è sostituito dal seguente: "Art. 48 (Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi). - 1. È istituita una commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi. Essa esprime il parere: a) sul rilascio degli attestati e sulla assegnazione dei premi di qualità ai film di lungometraggio di cui agli ; b) sull'assegnazione dei premi di qualità ai cortometraggi di cui all'articolo 11; c) sulla qualifica di film "prodotti per i ragazzi". 2. La commissione, nominata con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, è così composta: a) due personalità della cultura e dell'arte, una delle quali esercita funzioni di presidente; b) tre critici cinematografici, designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative; c) due docenti universitari in materie umanistiche e sociologiche, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. 3. La commissione è integrata, ai fini del parere sulla qualifica di film "prodotti per ragazzi", da due esperti in pedagogia e problemi dell'età evolutiva, designati dal Ministro di grazia e giustizia. 4. I componenti che abbiano partecipato, a qualsiasi titolo, alla realizzazione anche di un solo film in concorso nel periodo di permanenza in carica devono essere sostituiti.". 2. Gli articoli 49 e 50 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono abrogati. 3. Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è sostituito dal seguente: "Ai cortometraggi inclusi nella graduatoria sono assegnati premi in numero ed importo annualmente stabiliti con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.". 4. All'ottavo comma dell'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, sono definiti i requisiti, le modalità ed i limiti di importo per la concessione dei mutui di cui al presente comma, in favore dei cortometraggi a contenuto narrativo.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-01-08;3#art-3

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