Art. 5
Revisione dei film
In vigore dal 29 gen 1998
1. Il secondo comma dell' della legge 21 aprile 1962, n. 161, è sostituito dal seguente: "L'organizzazione del lavoro è demandata al capo del Dipartimento dello spettacolo. Ciascuna sezione è composta da un docente di diritto, in servizio o in quiescenza, che la presiede, da un docente di psicologia dell'età evolutiva o da un docente di pedagogia con particolare competenza nei problemi della comunicazione sociale, in servizio o in quiescenza, da due esperti di cultura cinematografica scelti tra critici, studiosi ed autori, da due rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni maggiormente rappresentative, da due rappresentanti designati dalle categorie di settore maggiormente rappresentative, nonché, per il solo esame delle produzioni che utilizzano in qualunque modo gli animali, da un esperto designato dalle associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative.".
2. Nel primo comma dell' della legge 21 aprile 1962, n. 161, le parole: "di volta in volta dal Ministro del turismo e dello spettacolo" sono sostituite dalle seguenti: "ad inizio di ogni anno dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo".
3. Al comma 6 dell' del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i fini di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, la composizione delle sezioni della commissione, di cui all' della legge 21 aprile 1962, n. 161, è integrata da ulteriori due rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni maggiormente rappresentative.".
4. Al fine di consentire il più efficiente lavoro della commissione di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, il Dipartimento dello spettacolo può stipulare convenzioni per l'assistenza tecnica alle proiezioni, ai sensi dell' della legge 30 aprile 1985, n. 163.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-01-08;3#art-5