Art. 1

Comitato per i problemi dello spettacolo

In vigore dal 29 gen 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12, comma 1, lettere g) e p); Ravvisata l'esigenza di razionalizzare l'attuale assetto organizzativo delle varie commissioni e comitati, istituiti per legge, operanti nel settore dello spettacolo, con conseguente semplificazione e riattribuzione delle funzioni agli stessi affidate; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1997; Acquisito il prescritto parere della commissione parlamentare bicamerale istituita ai sensi dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport, di concerto con i Ministri dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: . Comitato per i problemi dello spettacolo 1. L' della legge 30 aprile 1985, n. 163, è abrogato. 2. Tutte le funzioni già attribuite al Consiglio nazionale dello spettacolo sono affidate al Comitato per i problemi dello spettacolo, di cui all', comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, le cui sezioni hanno un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore ad undici. L'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo può delegare la presidenza di singole sedute del Comitato. 3. All', comma 70, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del soppresso Consiglio nazionale dello spettacolo". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-01-08;3#art-1

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