Art. 1
Comitato per i problemi dello spettacolo
In vigore dal 29 gen 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12, comma 1, lettere g) e p);
Ravvisata l'esigenza di razionalizzare l'attuale assetto organizzativo delle varie commissioni e comitati, istituiti per legge, operanti nel settore dello spettacolo, con conseguente
semplificazione e riattribuzione delle funzioni agli stessi affidate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 agosto 1997;
Acquisito il prescritto parere della commissione parlamentare bicamerale istituita ai sensi dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport, di concerto con i Ministri dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Comitato per i problemi dello spettacolo
1. L' della legge 30 aprile 1985, n. 163, è abrogato.
2. Tutte le funzioni già attribuite al Consiglio nazionale dello spettacolo sono affidate al Comitato per i problemi dello spettacolo, di cui all', comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, le cui sezioni hanno un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore ad undici. L'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo può delegare la presidenza di singole sedute del Comitato.
3. All', comma 70, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del soppresso Consiglio nazionale dello spettacolo".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-01-08;3#art-1