Titolo III

Art. 11

Raccordo tra contabilità economica e contabilità finanziaria

In vigore dal 6 set 1997
1. Al fine di collegare il risultato economico scaturente dalla contabilità analitica dei costi con quello della gestione finanziaria delle spese risultante dal rendiconto generale dello Stato devono essere evidenziate le poste integrative e rettificative che esprimono le diverse modalità di contabilizzazione dei fenomeni di gestione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-07;279#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Raccordo tra contabilità economica e contabilità finanziaria (Art. 11 Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo