Titolo IV
Art. 14
Conto generale del patrimonio
In vigore dal 6 set 1997
1. Ferma restando l'attuale distinzione in categorie dei beni dello Stato, al fine di consentire l'individuazione di quelli suscettibili di utilizzazione economica è introdotta nel conto generale del patrimonio un'ulteriore classificazione secondo la tipologia esposta nella tabella C allegata al presente decreto legislativo. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri interessati possono essere apportate modifiche e integrazioni alla predetta tabella.
2. Ai fini della loro gestione economica i beni di cui all'articolo 822 del Codice civile, fermi restando la natura giuridica e i vincoli cui sono sottoposti dalle vigenti leggi, sono valutati in base a criteri economici ed inseriti nel Conto generale del patrimonio dello Stato.
3. Per l'analisi economica della gestione dei beni dello Stato, al conto generale del patrimonio è allegato un documento contabile in cui sono rappresentati i componenti positivi e negativi, nonché gli indici di redditività della gestione stessa.
4. Le competenti ragionerie vigilano affinché siano osservate le leggi e le disposizioni in materia di conservazione ed utilizzazione economica dei beni dello Stato, avvalendosi a tal fine anche dei dati che le amministrazioni interessate sono tenute a trasmettere.
5. Con successivi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri interessati, si provvede a dettare norme applicative per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-07;279#art-14