Titolo III

Art. 12

Armonizzazione dei flussi informativi

In vigore dal 2 set 1999
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all', comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, adottano le misure organizzative necessarie per la rilevazione e per l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa e della gestione dei singoli centri di costo, secondo il sistema pubblico di contabilità economica di cui all'. 2. Le rilevazioni e le risultanze della contabilità economica sono utilizzate dalle amministrazioni interessate e dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al quale i dati sono comunicati dalle amministrazioni, ove possibile con evidenze informatiche, per il tramite delle competenti ragionerie, anche ai fini della formulazione dei progetti di bilancio, della migliore allocazione delle risorse, della programmazione dell'attività finanziaria, del monitoraggio degli effetti finanziari delle manovre di bilancio e della valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei provvedimenti e delle iniziative legislative nei settori di pertinenza delle competenti amministrazioni. 3. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 286.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-07;279#art-12

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Armonizzazione dei flussi informativi (Art. 12 Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo