Titolo I

Art. 1

Unità previsionali di base

In vigore dal 6 set 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 21 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l' della legge 3 aprile 1997, n. 94; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1997; Acquisito il parere della commissione parlamentare di cui all' della legge 3 aprile 1997, n. 94; Visto il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti n. 317/D, deliberato nell'adunanza del 9 luglio 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; EMANA Il seguente decreto legislativo: (Unità previsionali di base) 1. A decorrere dall'anno finanziario 1998 il bilancio di previsione dello Stato è ripartito, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base, che formano oggetto di approvazione parlamentare. Le unità previsionali di base costituiscono l'insieme organico delle risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa. La determinazione delle unità previsionali di base deve assicurare la piena rispondenza della gestione finanziaria agli obiettivi posti all'azione amministrativa dello Stato, nell'ambito del criterio della ripartizione delle risorse per funzioni, individuate con riferimento agli obiettivi generali perseguiti dalle politiche pubbliche di settore ed all'esigenza di verificare la congruenza delle attività amministrative agli obiettivi medesimi, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini. 2. Per l'entrata, le unità previsionali di base sono articolate per titoli ai sensi dell', comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94, e, nel loro ambito, per tipologia del cespite. Per le entrate tributarie, le unità previsionali sono ulteriormente distinte secondo che il gettito derivi dalla gestione ordinaria dei tributi ovvero dalla specifica attività di accertamento e di controllo degli uffici finanziari. 3. Per la spesa, le unità previsionali di base sono ripartite secondo che si riferiscano alla spesa corrente, a quella in conto capitale ed al rimborso di prestiti. La ripartizione per spese correnti e spese in conto capitale esprime l'aggregato delle corrispondenti unità previsionali di base di livello inferiore, individuate ai sensi di quanto stabilito dal comma 4, oggetto del voto parlamentare. 4. Le unità previsionali di base per la spesa corrente sono articolate in unità per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico e per oneri comuni. Le componenti delle spese di funzionamento, comprese quelle di personale, sono indicate, di norma, ai soli fini conoscitivi, ad eccezione delle ipotesi in cui le speciali caratteristiche della spesa ne renda necessaria l'articolazione in unità previsionali a se stanti, tenuto conto dei requisiti previsti dal comma 1. Le unità previsionali di base per la spesa in conto capitale sono articolate in unità per spese di investimento, per oneri comuni e, in via residuale, per le altre spese. 5. In applicazione dell'articolo 17, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive integrazioni e modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro competente, individua le unità previsionali di base per l'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione. 6. Il livello di responsabilità amministrativa, in relazione al quale sono determinate le unità previsionali di base, è individuato in modo da assicurare il costante adeguamento della struttura del bilancio dello Stato agli ordinamenti legislativi ed alle altre normative di organizzazione dell'amministrazione dello Stato, tenuto conto, fra l'altro, di quanto stabilito dalla legge 15 marzo 1997, n. 59. L'individuazione delle unità previsionali persegue, sul piano contabile, gli obiettivi e le finalità di riforma delle pubbliche amministrazioni e di semplificazione amministrativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dalle leggi 7 agosto 1990, n. 241, e 15 marzo 1997, n. 59, nonché dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 7. Il contenuto delle unità previsionali di base e le modificazioni eventualmente introdotte nel numero e nell'articolazione delle unità stesse rispetto all'anno precedente sono illustrati negli allegati tecnici che integrano le note preliminari a ciascuno stato di previsione. Nell'allegato tecnico sono indicati, tra l'altro, i capitoli nei quali è disaggregata ciascuna unità previsionale di base ai fini della gestione e della rendicontazione, nonché il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale delle spese, con il rinvio alle relative disposizioni legislative; sono indicati, altresì, i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Sono inoltre enucleate, nell'ambito delle spese di investimento, quelle destinate alle regioni in ritardo di sviluppo ai sensi dei regolamenti dell'Unione europea. 8. Per l'anno finanziario 1998 le unità previsionali di base e di entrata e di spesa, che formano oggetto di approvazione parlamentare, sono individuate, ai fini di cui al comma 9, nella tabella A allegata al presente decreto legislativo. 9. La determinazione delle unità previsionali di base è effettuata con il disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato, con il quale si provvede alle eventuali modifiche o integrazioni rispetto alla classificazione dell'esercizio precedente. In appositi allegati al disegno di legge di bilancio sono indicati, divisi per stati di previsione, le predette unità previsionali di base e le funzioni obiettivo di cui al comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-07;279#art-1

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