Titolo I

Art. 4

Gestione unificata delle spese strumentali

In vigore dal 24 ott 2018
1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito dello stesso Ministero, può essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio. 2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalità di cui al comma 1, nonché degli uffici o strutture di gestione unificata, è effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 3. I titolari dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unità previsionale di rispettiva pertinenza.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-07;279#art-4

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Gestione unificata delle spese strumentali (Art. 4 Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo