Titolo II

Art. 6

Integrazione dei flussi informativi delle gestioni di bilancio e di tesoreria

In vigore dal 6 set 1997
(Integrazione dei flussi informativi delle gestioni di bilancio e di tesoreria) 1. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite, entro il 31 dicembre 1998, le modalità di integrazione dei flussi informativi delle gestioni di bilancio e di tesoreria e sono riorganizzati i conti di tesoreria e la prospettazione dei conti riassuntivi del tesoro, in modo da consentire il raccordo tra il conto di cassa del settore statale e il conto della pubblica amministrazione, tenuto conto, fra l'altro, dell'esigenza di dare separata evidenza ai conti alimentati soltanto con mezzi provenienti dal bilancio dello Stato ed a quelli nei quali confluiscono entrate proprie degli enti e delle amministrazioni interessate.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-07;279#art-6

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Integrazione dei flussi informativi delle gestioni di bilancio e di tesoreria (Art. 6 Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo