Art. 11 · Raccordo tra contabilità economica e contabilità finanziaria
Titolo III

Art. 11

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Raccordo tra contabilità economica e contabilità finanziaria

In vigore dal 6 set 1997
1. Al fine di collegare il risultato economico scaturente dalla contabilità analitica dei costi con quello della gestione finanziaria delle spese risultante dal rendiconto generale dello Stato devono essere evidenziate le poste integrative e rettificative che esprimono le diverse modalità di contabilizzazione dei fenomeni di gestione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-07;279#art-11