Titolo I

Art. 6

Accesso alla pensione di anzianità

In vigore dal 2 lug 1997
1. Il diritto alla pensione di anzianità si consegue secondo le disposizioni di cui all', commi 25, 26, 27 e 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 2. In considerazione della specificità del rapporto di impiego e delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, così come modificata in ragione dell'aliquota annua di rendimento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, senza le riduzioni percentuali previste dalla citata legge n. 335 del 1995, ed in corrispondenza dell'età anagrafica fissata nella tabella B allegata al presente decreto.
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Accesso alla pensione di anzianità (Art. 6 Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' del personale non contrattualizzato del pubblico impiego.) — Testo vigente | Portale Normativo