Titolo I

Art. 3

A u s i l i a r i a

In vigore dal 7 lug 2017
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 6. Sull'indennità di ausiliaria non si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previsti dall' del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni e integrazioni. Per il personale in ausiliaria, la misura dell'80 per cento, fissata per la determinazione della corrispondente indennità è ridotta ogni anno a partire dal 1 gennaio 1998 di un punto percentuale fino alla concorrenza del 70 per cento. 7. Per il personale di cui all' escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale delle Forze armate il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato. 8. Il Governo provvede a verificare dopo 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e, successivamente, con periodicità triennale, la congruità delle disposizioni recate dal comma 7 in ordine alla determinazione dei trattamenti pensionistici del personale di cui all', ai fini dell'eventuale adozione di interventi modificafivi.

Note all'articolo

  • La L. 28 luglio 1999, n. 266 ha disposto (con l'art. 14, comma 10) che "La disposizione di cui al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, va interpretata nel senso che le riduzioni annuali delle misure percentuali, ivi previste per la determinazione della corrispondente indennita' di ausiliaria, operano, a decorrere dal 1^ gennaio 1998, unicamente sui miglioramenti economici che da tale data sono annualmente conferiti al personale in servizio avente pari grado e anzianita' e non sulla misura dell'indennita' di ausiliaria concessa anteriormente al 1° gennaio 1998 o in godimento al termine di ciascuno degli anni considerati".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-30;165#art-3

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A u s i l i a r i a (Art. 3 Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' del personale non contrattualizzato del pubblico impiego.) — Testo vigente | Portale Normativo