Titolo III
Art. 11
Disposizioni finali
In vigore dal 2 lug 1997
1. Ai trattamenti pensionistici del personale di cui al presente decreto, per quanto non diversamente da esso disposto, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 aprile 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Ciampi, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
Dini, Ministro degli affari esteri Berlinguer, Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Flick, Ministro di grazia e giustizia
Andreatta, Ministro della difesa
Napolitano, Ministro dell'interno Visco, Ministro delle finanze
Pinto, Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Flick
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-30;165#art-11