Titolo III

Art. 11

Disposizioni finali

In vigore dal 2 lug 1997
1. Ai trattamenti pensionistici del personale di cui al presente decreto, per quanto non diversamente da esso disposto, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 aprile 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Ciampi, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica Dini, Ministro degli affari esteri Berlinguer, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Flick, Ministro di grazia e giustizia Andreatta, Ministro della difesa Napolitano, Ministro dell'interno Visco, Ministro delle finanze Pinto, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: Flick
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-30;165#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Disposizioni finali (Art. 11 Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' del personale non contrattualizzato del pubblico impiego.) — Testo vigente | Portale Normativo