Art. 11 · Disposizioni finali
Titolo III

Art. 11

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Disposizioni finali

In vigore dal 2 lug 1997
1. Ai trattamenti pensionistici del personale di cui al presente decreto, per quanto non diversamente da esso disposto, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 aprile 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Ciampi, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica Dini, Ministro degli affari esteri Berlinguer, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Flick, Ministro di grazia e giustizia Andreatta, Ministro della difesa Napolitano, Ministro dell'interno Visco, Ministro delle finanze Pinto, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: Flick
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