Titolo I

Art. 7

Norme transitorie

In vigore dal 1 mar 2009
1. In fase di prima applicazione, i limiti di età per la cessazione dal servizio, previsti dall', sono gradualmente elevati al 57 anno di età per gli anni dal 1998 al 2001, al 58 anno per gli anni dal 2002 al 2004, al 59 anno per gli anni dal 2005 al 2007 ed al 60 anno a decorrere dal 2008. 2. Il periodo di otto anni di permanenza in ausiliaria, per il personale già collocato o da collocare in tale posizione, è gradualmente ridotto di un anno ogni tre anni, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla concorrenza del periodo derivante dall'applicazione del comma 2 dell'. 3. Gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, con percezione delle relative indennità, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e, se eccedenti i cinque anni, non sono ulteriormente aumentabili in aderenza a quanto previsto dall', comma 1. 4. Le facoltà rispettivamente previste dagli articoli 32, comma 5, e 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224, possono essere esercitate dal personale entro un periodo massimo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Agli ufficiali collocati nella posizione di servizio permanente a disposizione antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in applicazione del combinato disposto degli articoli 29, 41 e 42 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, che cessano dal servizio permanente ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 10 aprile 1954, n. 113, compete a tutti gli effetti il trattamento di quiescenza previsto nei casi di cessazione dal servizio permanente per il raggiungimento dei limiti di età purchè in possesso dei requisiti contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all' del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. 6. Per un periodo di 11 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il collocamento in ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è pari a 5 anni. 7. Il personale in possesso dell'anzianità di servizio di cui al comma 6, qualora sia stato collocato nella riserva per diretto effetto dell' del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, dell' del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606, nonché dell', comma 178, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può chiedere di essere collocato in ausiliaria entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La permanenza in tale posizione è limitata al periodo residuale dei 5 anni decorrenti dal momento di cessazione dal servizio e, comunque, ha termine al compimento del 65 anno di età.

Note all'articolo

  • Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 14, comma 8) che "Il periodo transitorio di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive modificazioni, e' prorogato di 2 anni".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-30;165#art-7

In sintesi

L'articolo stabilisce l'innalzamento graduale dei limiti di età per andare in pensione, passando da 57 anni nel periodo 1998-2001 fino a 60 anni a decorrere dal 2008. Prevede inoltre una riduzione progressiva della permanenza in ausiliaria da otto anni in giù e riconosce la validità pensionistica degli aumenti di servizio già maturati. Infine, disciplina specifiche tutele e facoltà a domanda per gli ufficiali a disposizione e per il personale con almeno 40 anni di servizio effettivo o collocato nella riserva.

Perché esiste questa norma

La norma introduce una disciplina transitoria per accompagnare gradualmente il personale interessato verso i nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio e le nuove regole di permanenza in ausiliaria e di calcolo pensionistico.

A chi si applica

Si applica al personale militare, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale non contrattualizzato del pubblico impiego interessato dal regime transitorio di quiescenza.

Esempio pratico

Un appartenente al personale che negli anni tra il 1998 e il 2001 raggiunge i requisiti per il congedo cesserà dal servizio al compimento del 57° anno di età anziché secondo le regole a regime. Se ha maturato 40 anni di servizio effettivo, può presentare domanda per accedere alla posizione di ausiliaria per un periodo di 5 anni.

Adempimenti e conseguenze

Presentazione della domanda per il collocamento in ausiliaria (con 40 anni di servizio effettivo o entro 90 giorni dall'entrata in vigore per il personale in riserva avente diritto); esercizio di specifiche facoltà entro il termine massimo di quattro anni.

Cosa è cambiato

Il comma 6 dell'articolo 7 è stato successivamente modificato prima dall'art. 2, comma 3-bis della Legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successivamente dall'art. 14, comma 8 del Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207 (convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 14).

Domande frequenti

Come aumentano i limiti di età per la cessazione dal servizio nel periodo transitorio?I limiti di età salgono a 57 anni per il periodo 1998-2001, a 58 anni per il 2002-2004, a 59 anni per il 2005-2007 e raggiungono i 60 anni a partire dal 2008.
Chi ha almeno 40 anni di servizio effettivo può chiedere l'ausiliaria?Sì, per un periodo di 11 anni dall'entrata in vigore del decreto il personale con almeno 40 anni di servizio effettivo può chiedere il collocamento in ausiliaria per una durata di 5 anni.
Cosa accade alle maggiorazioni dei periodi di servizio già maturate?Gli aumenti di servizio maturati con la relativa indennità alla data di entrata in vigore del decreto restano validi ai fini della pensione, ma se superano i cinque anni non possono essere ulteriormente incrementati.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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