Titolo I
Art. 6
6 / 11Accesso alla pensione di anzianità
In vigore dal 2 lug 1997
1. Il diritto alla pensione di anzianità si consegue secondo le disposizioni di cui all', commi 25, 26, 27 e 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. In considerazione della specificità del rapporto di impiego e delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, così come modificata in ragione dell'aliquota annua di rendimento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, senza le riduzioni percentuali previste dalla citata legge n. 335 del 1995, ed in corrispondenza dell'età anagrafica fissata nella tabella B allegata al presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-30;165#art-6