Art. 5

Ente gestore di categoria

In vigore dal 17 mar 1996
1. La delibera di costituzione assunta ai sensi dell', comma 1, lettera b), è accompagnata da un piano finanziario e attuariale avente i contenuti di cui all', comma 2. La delibera di costituzione e il piano sono trasmessi entro dieci giorni, per l'approvazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti. 2. A seguito dell'approvazione ai sensi del comma 1 della delibera di costituzione e del relativo piano finanziario ed attuariale, l'ente esponenziale elabora lo statuto e il regolamento dell'ente gestore in base ai principi e criteri di cui all'. 3. In caso di mancata approvazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, gli organi statutari deliberano, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione del diniego, alternativamente: a) per la partecipazione all'ente gestore pluricategoriale, di cui all'. In tale ipotesi la delibera deve contenere la designazione di un componente effettivo e di un componente supplente destinato a far parte del comitato fondatore di cui all', comma 2. La delibera deve essere trasmessa immediatamente agli altri enti esponenziali di cui all', che abbiano optato per la partecipazione all'ente di cui all', comma 1, lettera a), nonché al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; b) per l'inclusione nella forma previdenziale obbligatoria di cui all', comma 1, lettera d). 4. In caso di mancata adozione della delibera di cui al comma 3, i soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al decreto attuativo dell', comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-02-10;103#art-5

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