Art. 7
Modalità per l'inclusione in altra forma obbligatoria
In vigore dal 17 mar 1996
1. La delibera adottata ai sensi dell', comma 1, lettera c), deve essere accompagnata dalla delibera di assenso all'inclusione effettuata, con maggioranza di due terzi dei componenti, dall'organo competente per le modifiche statutarie dell'ente previdenziale destinato ad includere la nuova categoria professionale. La delibera di assenso, corredata da un piano finanziario ed attuariale avente i contenuti di cui all', comma 2, deve prevedere:
a) il riassetto organizzativo dell'ente, anche al fine di consentire un'adeguata rappresentanza nei propri organi statutari della categoria professionale inclusa;
b) la previsione di una specifica gestione separata per la categoria professionale inclusa.
2. La delibera adottata ai sensi dell', comma 1, lettera c), e la relativa delibera di assenso di cui al comma 1 sono trasmesse entro dieci giorni, per l'approvazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento. Nell'ipotesi di mancata approvazione, trovano applicazione le disposizioni di cui all', comma 3.
3. In caso di mancata adozione della delibera ai sensi del comma 2, i soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al decreto attuativo dell', comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-02-10;103#art-7