Art. 3
Forme gestorie
In vigore dal 17 mar 1996
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti esponenziali a livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta di albi od elenchi provvedono a deliberare con la maggioranza dei componenti dell'organo statutario competente, ove previsto, alternativamente:
a) la partecipazione all'ente pluricategoriale di cui all', avente configurazione di diritto privato secondo il modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in cui convergano anche altre categorie alle quali appartengono i soggetti di cui all';
b) la costituzione di un ente di categoria, avente la medesima configurazione di diritto privato di cui alla lettera a), alla condizione che lo stesso sia destinato ad operare per un numero di soggetti non inferiore a 8.000 iscritti; la relativa delibera deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'organo statutario competente;
c) l'inclusione della categoria professionale per la quale essi sono istituiti, in una delle forme di previdenza obbligatorie già esistenti per altra categoria professionale similare, per analogia delle prestazioni e del settore professionale, compresa fra quelle di cui all'elenco allegato al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, a condizione che abbia conseguito la natura di persona giuridica privata;
d) l'inclusione della categoria nella forma di previdenza obbligatoria di cui all', comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Nel caso di mancata adozione delle delibere di cui al comma 1, i soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al comma 1, lettera d).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-02-10;103#art-3