Art. 2

Prestazioni. Sistema di calcolo

In vigore dal 17 mar 1996
1. Ai soggetti di cui all' è attribuito il diritto ai trattamenti pensionistici per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ai sensi ed in conformità alle norme del presente decreto. 2. Ai fini della determinazione delle prestazioni di cui al comma 1 si applica, indipendentemente dalla forma gestoria prescelta ai sensi dell', comma 1, dagli organi statutari competenti, il sistema di calcolo contributivo, previsto dall' della legge 8 agosto 1995, n. 335, con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di computo, e secondo le modalità attuative previste dal regolamento di cui all', comma 4. 3. Prestazioni pensionistiche di natura complementare possono essere istituite in favore dei soggetti di cui all' ai sensi ed in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-02-10;103#art-2

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