Art. 1
Estensione della tutela pensionistica ai liberi professionisti
In vigore dal 17 mar 1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l', comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1995;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 febbraio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
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Estensione della tutela pensionistica ai liberi professionisti
1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita ai sensi dell', comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, assicura, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi.
2. Le norme di cui al presente decreto si applicano anche ai soggetti, appartenenti alle categorie professionali di cui al comma 1, che esercitano attività libero-professionale, ancorchè contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-02-10;103#art-1