Capo ISez. I

Art. 21

Promozione alla qualifica di ispettore superiore

In vigore dal 11 giu 1995
1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore si consegue: a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente un'anzianità di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo; b) per il restante cinquanta per cento dei posti mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di ispettore capo e sia in possesso del titolo di studio previsto dall', lettera b). 2. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui alla lettera a) precede nel ruolo quello di cui alla lettera b). I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera a). 3. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al commma 1, lettera b), compresa la determinazione delle prove di esame e la composizione della Commissione esaminatrice, sono fissate con decreto ministeriale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;201#art-21

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Promozione alla qualifica di ispettore superiore (Art. 21 Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo