Capo I›Sez. I
Art. 18
Corso per la nomina a vice ispettore in prova
In vigore dal 17 apr 2001
1. I vincitori del concorso di cui all', comma 1, lettera a), sono nominati allievi vice ispettori e ammessi a frequentare il prescritto corso di formazione e specializzazione tecnico-professionale di cui all'. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento della idoneità a servizi che richiedono particolare qualificazione. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato ammesso al corso conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
2. Gli allievi vice ispettori durante i primi cinque mesi di corso non possono essere impiegati in servizio d'istituto; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di vice ispettore e per un periodo complessivamente non superiore a un mese.
3. Sono dimessi dal corso gli allievi vice ispettori che:
a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio;
b) dichiarano di rinunciare al corso;
c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di novanta giorni anche non consecutivi e di centoventi giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità. Gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 2 sia stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
4. Sono espulsi dal corso gli allievi vice ispettori responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni.
5. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche su proposta del direttore della scuola. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo forestale dello Stato.
6. Gli allievi vice ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio e superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati vice ispettori in prova. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.
7. I vice ispettori in prova sono assegnati, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, ai servizi di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87 ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che l'espressione "direttore generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche", di cui al presente comma, deve intendersi riferita al "Capo del Corpo forestale dello Stato".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;201#art-18