Capo ISez. I

Art. 19

Promozione a ispettore

In vigore dal 11 giu 1995
1. La promozione alla qualifica di ispettore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con qualifica di vice ispettore che abbia compiuto nella stessa almeno due anni di effettivo servizio, oltre al periodo di frequenza del corso.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;201#art-19

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Promozione a ispettore (Art. 19 Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo