Capo ISez. I

Art. 17

Concorso interno

In vigore dal 11 giu 1995
1. Le modalità del concorso interno, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, i relativi punteggi, le materie oggetto dell'esame, la composizione della commissione esaminatrice, sono stabilite con decreto ministeriale. 2. I vincitori del concorso frequentano un corso di istruzione e specializzazione tecnico-professionale della durata di sei mesi. I programmi, le modalità di svolgimento del corso per le finalità anche di cui all', comma 5, e degli esami finali, nonché la composizione della commissione esaminatrice sono fissati con decreto ministeriale. 3. Il corso semestrale di cui al comma 2 può essere ripetuto una sola volta. Gli allievi che non abbiano superato gli esami finali del corso sono restituiti al servizio d'istituto e ammessi alla frequenza del corso successivo. 4. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza. 5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'. 6. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato ammesso al corso conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
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Concorso interno (Art. 17 Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo