Capo I›Sez. I
Art. 23
Decorrenza delle promozioni per merito straordinario
In vigore dal 17 apr 2001
1. Le promozioni di cui all' decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie.
2. Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma 1.
3. La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal direttore generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche.
Sulla proposta decide il Ministro, previo parere del Consiglio d'amministrazione del Corpo forestale dello Stato.
4. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni previste dai precedenti articoli, al personale interessato sono attribuiti tre scatti stipendiali.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87 ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che l'espressione "direttore generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche", di cui al presente comma, deve intendersi riferita al "Capo del Corpo forestale dello Stato".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;201#art-23