Capo IV

Art. 55 ter

Composizione della commissione permanente di avanzamento

In vigore dal 7 lug 2017
1. La commissione permanente di avanzamento è costituita come segue: a) presidente: un ufficiale generale; b) membri ordinari: tre ufficiali superiori, dei quali il più anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; un luogotenente «cariche speciali» o un brigadiere capo «qualifica speciale» ovvero un appuntato scelto «qualifica speciale», rispettivamente se trattasi di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero appuntati e finanzieri, che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare. 2. Per la commissione di cui al comma 1 sono nominati membri supplenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-55-ter

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