Capo III
Art. 68 bis
Transito di contingente
In vigore dal 20 feb 2020
1. Il personale del Corpo della guardia di finanza, appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione, può transitare a domanda:
a) dal contingente ordinario a quello di mare, se in possesso dell'idoneità fisica richiesta per l'arruolamento in tale comparto, accertata dalla competente autorità sanitaria militare marittima, e previo superamento di apposito esperimento marinaresco. In tal caso, la relativa decisione è assunta anche tenendo conto della conoscenza di aspetti del settore nautico desumibile dalla tipologia del titolo di studio, dalla titolarità di specializzazioni, abilitazioni o brevetti in uso nel contingente di mare del Corpo medesimo e di quanto previsto al comma 1-bis, lettera a);
b) dal contingente di mare a quello ordinario:
1) se dichiarato dall'autorità sanitaria militare marittima non idoneo alla vita di bordo, fermo restando il mantenimento dell'idoneità al servizio militare incondizionato per continuare a essere impiegato nel contingente ordinario. In tal caso, il transito al contingente ordinario è disposto con decorrenza giuridica dalla data dell'accertata non idoneità alla vita di bordo;
2) per motivi non riconducibili a cause di carattere sanitario, con decorrenza dalla data del provvedimento di transito.
1-bis. Con determinazioni del Comandante generale:
a) fermi restando i requisiti di cui al comma 1, lettera a), per il passaggio dal contingente ordinario a quello di mare può essere stabilita l'età anagrafica massima, comunque non superiore a 35 anni, di cui devono essere in possesso gli aspiranti all'atto della presentazione della domanda;
b) all'esito della definizione della procedura di cui al comma 1, è disposto il transito di contingente.
2. Il personale appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti che ha effettuato il transito di contingente è iscritto nel ruolo di assegnazione, mantenendo il grado e l'anzianità posseduta, dopo l'ultimo dei parigrado avente la stessa anzianità assoluta. Ai fini dell'iscrizione nel ruolo di assegnazione del personale del ruolo appuntati e finanzieri si osservano i criteri stabiliti dalle disposizioni in materia di avanzamento nel medesimo ruolo.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-68-bis