Capo IV
Art. 55 ter
97 / 113Composizione della commissione permanente di avanzamento
In vigore dal 7 lug 2017
1. La commissione permanente di avanzamento è costituita come segue:
a) presidente: un ufficiale generale;
b) membri ordinari: tre ufficiali superiori, dei quali il più anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; un luogotenente «cariche speciali» o un brigadiere capo «qualifica speciale» ovvero un appuntato scelto «qualifica speciale», rispettivamente se trattasi di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero appuntati e finanzieri, che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare.
2. Per la commissione di cui al comma 1 sono nominati membri supplenti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-55-ter