Capo III
Art. 9 undecies
Nomina all'impiego civile
In vigore dal 7 lug 2017
1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente possono presentare domanda per l'impiego civile e, se riconosciuti idonei e meritevoli, acquistano titolo a conseguirlo nel limite dei posti vacanti negli impieghi prescelti.
2. L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile è determinato dalla data di presentazione delle domande.
3. I militari di cui al comma 1 che siano cessati dal servizio permanente a domanda o d'autorità non possono fare domanda di transito all'impiego civile.
4. Perdono titolo a conseguire l'impiego civile coloro che abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio, che siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al comma 3 o comunque da più di cinque anni o che siano incorsi nella perdita del grado.
5. Gli impieghi civili che il personale del Corpo della guardia di finanza può conseguire sono stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze.
6. L'accertamento dell'idoneità e meritevolezza dell'appartenente al ruolo appuntati e finanzieri al transito all'impiego civile è effettuato da una commissione nominata dal Ministro dell'economia e delle finanze e composta da un ufficiale generale della Guardia di finanza, presidente, e da due dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze, membri.
7. La nomina all'impiego civile costituisce causa di cessazione dal servizio e dà luogo alla corresponsione del trattamento economico, pensionistico e previdenziale previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-9-undecies