Capo III

Art. 9 decies

Cessazione a domanda

In vigore dal 7 lug 2017
1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri non possono di norma chiedere di cessare dal servizio permanente e di essere collocati in congedo se devono rispettare gli obblighi di permanenza in servizio, contratti all'atto dell'incorporazione o al termine dei corsi di formazione. 2. Il Corpo della guardia di finanza, in casi eccezionali, può concedere il proscioglimento dagli obblighi di servizio ai quali è vincolato il militare, in relazione alla durata minima del servizio stesso. 3. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri che hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo e che cessano dal servizio permanente a domanda sono collocati nella riserva. 4. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri se hanno meno di venti anni di servizio effettivo e cessano dal servizio permanente a domanda sono collocati nel congedo illimitato. 5. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, il Corpo della guardia di finanza ha facoltà di non accogliere la domanda di cessazione per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.
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