Capo III
Art. 9 quinquies
Aspettativa
In vigore dal 7 lug 2017
1. I finanzieri in servizio permanente, i finanzieri scelti, gli appuntati e appuntati scelti del Corpo della guardia di finanza possono essere collocati in aspettativa per infermità e per motivi privati. Sono altresì collocati di diritto in aspettativa i militari in stato di prigionia di guerra o perché dispersi.
2. L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne per prigionia di guerra o perché il militare è disperso, e termina col cessare della causa che l'ha determinata.
3. Prima del collocamento in aspettativa per infermità ai militari di cui al comma 1 sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.
4. L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda. I motivi devono essere provati dall'interessato e la sua concessione è subordinata alle esigenze di servizio.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, l'aspettativa per motivi privati non può avere durata inferiore a quattro mesi e non può eccedere il periodo continuativo di un anno. L'interessato che sia già stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio.
6. L'aspettativa è disposta con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. L'aspettativa per prigionia o di disperso di guerra decorre dalla data di cattura o dispersione.
7. Al militare in aspettativa perché prigioniero di guerra o disperso o per infermità dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attività di servizio.
8. Durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio è corrisposto il trattamento economico di cui all' della legge 5 maggio 1976, n. 187.
9. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa perché prigioniero di guerra o disperso o per infermità dipendente o non dipendente da causa di servizio è computato per intero.
10. I militari di cui al comma 1 in aspettativa per infermità, che devono frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a ispettore o sovrintendente, a domanda sono sottoposti ad accertamenti sanitari e, se riconosciuti idonei, sono richiamati in servizio.
11. I militari di cui al comma 1 in aspettativa per motivi privati, che devono essere valutati per l'avanzamento o che devono sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a ispettore o sovrintendente, sono richiamati in servizio a domanda.
12. Ai militari in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio o altro assegno. Il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-9-quinquies