Capo III
Art. 8 bis
Proscioglimento degli allievi finanzieri
In vigore dal 7 lug 2017
1. Gli allievi finanzieri frequentatori di corso presso le scuole di formazione, dichiarati non idonei per inettitudine al servizio nel Corpo della guardia di finanza per cause intellettuali, morali, fisiche, attitudinali o disciplinari sono prosciolti, su proposta del comandante della Legione allievi, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
2. L'inettitudine per una delle cause di cui al comma 1 deve risultare da verbale redatto da una commissione nominata dal Comandante generale della guardia di finanza.
3. Gli allievi finanzieri possono altresì essere prosciolti dal Corpo della guardia di finanza, con determinazione del Comandante generale:
a) a domanda dell'interessato;
b) per infermità, quando siano riconosciuti non più idonei al servizio militare incondizionato da parte della competente autorità sanitaria militare.
4. La posizione degli allievi prosciolti ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare, è comunicata al competente reparto dell'Esercito italiano o della Marina militare, in relazione al contingente di provenienza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-8-bis