Titolo V›Capo I
Art. 73 sexies
Trattamento economico del personale in ausiliaria
In vigore dal 10 apr 2001
1. Al personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trova nella posizione di ausiliaria, non si applicano le disposizioni del presente decreto ai fini dell'adeguamento dell'indennità prevista rispettivamente dall' della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni e integrazioni, e dell' della legge 1o febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della determinazione delle indennità di ausiliaria spettate al medesimo personale, sono confermati i livelli retributivi di cui al decreto legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 marzo 1992, n. 216, ovvero del combinato disposto di cui all' e alla tabella "I" allegata al decreto di inquadramento.
2. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1963, n. 252, sono estese a tutto il personale in ausiliaria del Corpo della Guardia di finanza.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-73-sexies