Capo III
Art. 9 duodecies
Cause di cessazione dalla ferma
In vigore dal 7 lug 2017
1. Il militare con grado di finanziere cessa dalla ferma volontaria, anche prima del termine della stessa, oltre che per le cause previste all', per motivi disciplinari o per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza.
2. L'appartenente al ruolo degli appuntati e finanzieri che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o prima del termine della stessa per una delle cause previste al comma 1, eccettuata la perdita del grado, è collocato in congedo illimitato.
3. Nel caso di cessazione dal servizio per infermità, se si tratta di non idoneità permanente al servizio militare incondizionato, il militare è collocato in congedo assoluto.
4. I provvedimenti di cessazione dal servizio relativi al personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri sono adottati con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-9-duodecies