Art. 9

In vigore dal 25 giu 1994
1. Gli allegati A, B, C, D, E e F e quelli modificati dal presente decreto sono modificati, in conformità a direttive comunitarie, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 maggio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri PALADIN, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e degli affari regionali GARAVAGLIA, Ministro della sanità ELIA, Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali e, ad interim, Ministro degli affari esteri CONSO, Ministro di grazia e giustizia BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-05-02;353#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 9 Attuazione delle direttive 89/594/CEE del Consiglio del 30 ottobre 1989, 89/595/CEE del Consiglio del 10 ottobre 1989 e 90/658/CEE del Consiglio del 4 dicembre 1990 in materia di riconoscimento di diplomi e svolgimento di attivita' di medico, odontoiatra, veterinario, infermiere e ostetrica. — Testo vigente | Portale Normativo