Art. 7

In vigore dal 25 giu 1994
1. Alla legge 13 giugno 1985, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni: a) nel primo comma dell' è aggiunto il seguente periodo: "A tal fine il Ministero della sanità comunica le necessarie informazioni al collegio delle ostetriche competente per l'iscrizione temporanea all'albo o in apposito registro senza oneri per l'interessato."; b) dopo l'art. 13 è aggiunto il seguente: "Art. 13-bis. - 1. Fatti salvi i requisiti prescritti per il rilascio dei titoli di cui all', i diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica che non corrispondono alle denominazioni che figurano nell'allegato sono riconosciuti come corrispondenti se corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti attestante che essi sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni comunitarie e sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli la cui denominazione figura nell'allegato. 2. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di ostetrica acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non rispondono all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, sono assimilati a quelli che le soddisfano se: a) attestano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990; b) danno diritto all'esercizio dell'attività di ostetrica su tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità tedesche specificati negli allegati; c) sono corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti tedesche attestante che i loro titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania all'attività di ostetrica per un periodo di almento tre anni nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio del certificato."; c) nell'allegato A: 1) il testo della voce "nella Repubblica federale di Germania" è sostituito dal seguente testo: "nella Repubblica federale di Germania: 'Hebammè o 'Entbindungspfleger'"; 2) il testo della voce "in Grecia" è sostituito dal seguente testo: "in Grecia: ''Maià' o ''Maieutes''"; 3) sono aggiunte le voci: "in Spagna: 'matronà o 'asistente obstetricò: in Portogallo: 'enfermeiro especialista em enfermagem de saude materna e obstetricà"; d) nell'allegato B: 1) alla lettera a), la prima frase è sostituita dalla seguente: "il 'Zeugnis uber die staatliche Prufung fur Hebammen und Entbindungspfleger', rilasciato dalla commissione di esame di Stato"; 2) alla lettera h), la parola "vroedvrouwdiploma" è sostituita da: "diploma van verloskundige"; 3) il testo della lettera i) è sostituito dal seguente: "i) nel Regno Unito: uno 'Statement of Registration as a Midwifè nella parte 10 del registro tenuto dal 'United Kingdom Central Council for Nursing Midwifery and Health Visiting'"; 4) il testo della lettera j) è sostituito dal seguente: "j) in Grecia: il ''Ptuzio Maias e Maieutè' certificato conforme dal Ministero della sanità e della previdenza, il ''Ptuzio Anotepas Scholes Stelechon Ygeias kai Koinonikes Pronoias. Ptematos Maieutikes'' rilasciato dalla facoltà dei quadri sanitari e di previdenza sociale, sezione ostetricia, dai centri d'istruzione superiore tecnica e professionale o dagli istituti d'istruzione tecnologica e professionale del Ministero della pubblica istruzione e degli affari religiosi"; 5) sono aggiunte le seguenti lettere: "k) in Spagna: il diploma 'matronà o 'assistente obstetrico (matrona)' o 'enfermera obstetrica-ginecologicà, rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione e della scienza; l) in Portogallo: il diploma di 'enfermeiro specialista em emfermagen de saude materna e obstetricà".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-05-02;353#art-7

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