Art. 5
In vigore dal 25 giu 1994
1. Alla legge 18 dicembre 1980, n. 905, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
a) al terzo comma dell', le parole: "nazionale, che possono" sono sostituite con le seguenti: "nazionale anteriormente allo stabilimento dell'interessato e che potrebbero";
b) nel primo comma dell' è aggiunto il seguente periodo: "A tal fine il Ministero della sanità comunica le necessarie informazioni al collegio degli infermieri professionali competente per l'iscrizione temporanea all'albo o in apposito registro senza oneri per l'interessato.";
c) dopo l'art. 12 è inserito il seguente:
"Art. 12-bis. - 1. I diplomi, certificati e altri titoli di infermiere professionale che non corrispondono alle denominazioni che figurano negli allegati sono riconosciuti come corrispondenti se corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti attestante che essi sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alla normativa comunitaria e sono assimilati da parte dello Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni figurano negli allegati.
2. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di infermiere professionale acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non rispondono all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, sono assimilati a quelli che le soddisfano se:
a) attestano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990;
b) danno diritto all'esercizio dell'attività di infermiere professionale in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche specificati negli allegati;
c) sono corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti tedesche attestante che i loro titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania alle attività di infermiere professionale per un periodo di almeno tre anni nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio del certificato, attività che devono aver compreso la piena responsabilità della programmazione, dell'organizzazione e della prestazione dell'assistenza infermieristica al paziente.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-05-02;353#art-5