Art. 8

In vigore dal 25 giu 1994
1. Agli effetti del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi da parte delle ostetriche cittadine degli Stati membri, di cui alla legge 13 giugno 1985, n. 296, la formazione specifica dell'ostetrica deve includere, come minimo, le materie del programma che figura nell'allegato F. 2. La formazione professionale dell'ostetrica è conseguita in Italia ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-05-02;353#art-8

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