Art. 4

In vigore dal 25 giu 1994
1. Alla legge 8 novembre 1984, n. 750, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni: a) nel primo comma dell', alla lettera a), è aggiunto il seguente periodo: "quando il titolo è stato rilasciato prima del 23 dicembre 1978 o è stato rilasciato dopo tale data a conclusione di una formazione iniziata prima della medesima, esso deve essere corredato di un certificato delle autorità competenti dello Stato membro che li rilascia, in originale o in copia autenticata, attestante che è stato conseguito sulla base della formazione prevista dalla normativa comunitaria;"; b) nel primo comma dell', è aggiunto il seguente periodo: "A tal fine il Ministero della sanità comunica le necessarie informazioni all'ordine dei veterinari competente per l'iscrizione temporanea all'albo o in apposito registro senza oneri per l'interessato."; c) nell'art. 10, alla lettera d), è aggiunto il seguente periodo: "Ove richiesto dallo Stato membro ospitante, per i veterinari che hanno iniziato la formazione in Italia in data anteriore al 1 gennaio 1985, attestato, rilasciato dal Ministero della sanità, di conformità alla formazione prevista dalla normativa comunitaria ovvero di effettivo e lecito esercizio della professione per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato."; d) l'art. 13 è sostituito dal seguente: "Art. 13. - 1. I diplomi, certificati e altri titoli, in possesso di cittadini di altri Stati membri, che non corrispondono al complesso dei requisiti minimi di formazione previsti dalla normativa comunitaria, se rilasciati prima del 23 dicembre 1978, o dopo tale data a conclusione di una formazione iniziata prima della medesima, devono essere corredati di un certificato attestante che i loro titolari hanno effettivamente e lecitamente svolto la professione per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio del certificato. 2. I diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario che non corrispondono alle denominazioni che figurano nell'allegato sono riconosciuti come corrispondenti se corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti attestante che essi sono rilasciati a conclu sione di una formazione conforme alla normativa comunitaria e sono assimilati da parte dello Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni figurano nell'allegato. 3. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di veterinario acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non rispondono all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, sono assimilati a quelli che le soddisfano se: a) attestano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990; b) danno diritto all'esercizio dell'attività di veterinario in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche specificati negli allegati; c) sono corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti tedesche attestante che i loro titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania alla professione di veterinario per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque che precedono il rilascio del certificato."; e) nell'allegato: 1) la lettera l) è sostituita dalla seguente: "j) in Grecia: ''Ptuchio kteniatrikes'' (diploma di veterinario della facoltà di scienze geotecniche dell'Università Aristotele di Salonicco o della scuola di veterinaria dell'Università Aristotele di Salonicco)."; 2) sono aggiunte le seguenti lettere: "k) in Spagna: 'titulo de licenciado en veterinarià (diplomato in veterinaria), rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione e della scienza o dal rettore di un'università; l) in Portogallo: 'carta de curso de licenciatura en medicina veterinarià (diploma di studi in medicina veterinaria) rilasciato da una università.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-05-02;353#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Attuazione delle direttive 89/594/CEE del Consiglio del 30 ottobre 1989, 89/595/CEE del Consiglio del 10 ottobre 1989 e 90/658/CEE del Consiglio del 4 dicembre 1990 in materia di riconoscimento di diplomi e svolgimento di attivita' di medico, odontoiatra, veterinario, infermiere e ostetrica. — Testo vigente | Portale Normativo