Titolo I›Capo I›Sez. I
Art. 6
Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe nelle scuole con particolari finalità
In vigore dal 3 giu 1994
1. Gli specialisti che operano in modo continuativo sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento partecipano a pieno titolo ai consigli di intersezione, di interclasse e di classe costituiti nelle scuole funzionanti presso gli istituti statali per non vedenti e presso gli istituti statali per sordomuti nonché presso le altre istituzioni statali o convenzionate con il Ministero della pubblica istruzione per speciali compiti di istruzione ed educazione di minori portatori di handicap e di minori in stato di difficoltà e presso le altre scuole indicate nell', limitatamente alle sezioni o classi a cui è diretta l'attività dei predetti specialisti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-6