Parte I

Art. 1

Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento

In vigore dal 3 giu 1994
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO . Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento 1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente. 2. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni. 3. Egarantita l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-1

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