Parte I
Art. 1
Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento
In vigore dal 3 giu 1994
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
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Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento
1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente.
2. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.
3. Egarantita l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-1