Parte I

Art. 4

Comunità Europea

In vigore dal 6 lug 1994
1. L'ordinamento scolastico italiano, nel rispetto della responsabilità degli Stati membri della Comunità Europea, per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, favorisce la cooperazione tra gli Stati membri per lo sviluppo di una istruzione di qualità e della sua dimensione europea in conformità a quanto previsto dall' del trattato dellla Comunità europea, quale sostituito dall'articolo G n. 36 del trattato sull'Unione europea sottoscritto a Maastricht il 7 agosto 1992 e ratificato con legge 3 novembre 1992, n. 454. 2. Ai sensi dell' del decreto legislativo 26 novembre 1992 n. 470 è riconosciuto il diritto di soggiorno nel territorio della Repubblica agli studenti cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, iscritti ad un istituto per conseguirvi, a titolo principale, una formazione professionale.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-4

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