Titolo ICapo ISez. I

Art. 9

Consiglio di circolo o di istituto nelle scuole con particolari finalità

In vigore dal 3 giu 1994
1. Ai consigli di circolo o di istituto delle scuole di cui all' partecipa il legale rappresentante dell'ente gestore e il legale rappresentante della istituzione a cui sono affidati gli alunni che frequentano dette scuole. 2. Agli stessi partecipa un rappresentante degli specialisti che operano in modo continuativo sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento nel circolo o istituto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-9

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo