Titolo I›Capo I›Sez. I
Art. 9
9 / 679Consiglio di circolo o di istituto nelle scuole con particolari finalità
In vigore dal 3 giu 1994
1. Ai consigli di circolo o di istituto delle scuole di cui all' partecipa il legale rappresentante dell'ente gestore e il legale rappresentante della istituzione a cui sono affidati gli alunni che frequentano dette scuole.
2. Agli stessi partecipa un rappresentante degli specialisti che operano in modo continuativo sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento nel circolo o istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-9