§ III

Art. 324

Scuole con particolari finalità

In vigore dal 3 giu 1994
1. Sono scuole con particolari finalità, ai sensi delle disposizioni del presente testo unico, oltre alle scuole funzionanti presso gli istituti statali per non vedenti e gli istituti statali per sordomuti anche le scuole funzionanti presso altre istituzioni statali o convenzionate con il Ministero della pubblica istruzione per speciali compiti di istruzione ed educazione di minori portatori di handicap e di minori in stato di difficoltà, nonché le scuole e gli istituti statali che si avvalgono, agli stessi fini, di interventi specializzati a carattere continuativo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-324

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